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Il D.Lgs. 81/2008 modificato dal D.Lgs. 106/2009 prevedeva che le aziende con meno di 10 lavoratori potessero effettuare l’autocertificazione di avvenuta valutazione dei rischi.

Il Decreto Legge n.57 del 12/05/2012 ha prorogato al 31 dicembre 2012 la possibilità per tali aziende di effettuare l’autocertificazione.

Dal primo gennaio 2013 anche le aziende con meno di 10 dipendenti devono redigere il documento di valutazione dei rischi ai sensi dell’art. 29 del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.

Inoltre, il Decreto Legge ha precisato che la valutazione dei rischi deve essere effettuata secondo la procedura standardizzata già menzionata nel Testo Unico.

Attualmente risulta approvata una prima bozza delle procedure standardizzate. Tale bozza fornisce lo schema della procedura standardizzata che consiste in 4 passi da seguire per redigere correttamente il Documento di Valutazione dei Rischi, ovvero:

PASSO 1: Descrizione dell’azienda, descrizione dell’organico aziendale esplicitando le mansione dei vari lavoratori e descrizione delle lavorazioni aziendali.

PASSO 2: Individuazione dei rischi connessi a tutte le attività aziendali.

PASSO 3: Valutazione dei rischi ed identificazione delle misure di prevenzione e protezione da attuare.

PASSO 4: Individuazione delle misure per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza.

 

Il datore di lavoro, anche con la procedura standardizzata, deve coinvolgere tutti i soggetti con compiti di responsabilità ai fini della sicurezza, ovvero:

  • · il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione,

  • · il Medico competente,

  • · il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza/Rappresentante Lavoratori per la Sicurezza Territoriale,

  • · i Lavoratori,

  • · eventuali altre persone esterne all’azienda in possesso di specifiche conoscenze professionali.

Inoltre, la valutazione dei rischi sarà effettuata per tutti i pericoli individuati, impiegando le metodiche e i criteri più adeguati alle situazioni lavorative aziendali, considerando i principi generali di tutela previsti dall’art.15 del D.Lgs.. 81/2008 s.m.i.

In relazione al pericolo specifico individuato bisogna poi indicare le misure di prevenzione e protezione attuate (scelte tra quelle tecniche, organizzative, procedurali, DPI, sorveglianza sanitaria, informazione, formazione e addestramento).

Infine si definiscono le misure ritenute opportune per il miglioramento della tutela della salute e sicurezza dei lavoratori.

 

Scaricate subito la Bozza approvata delle Procedure Standardizzate, in allegato al presente articolo.

Secondo l’art. 89 el D.Lgs.81/2008 e s.m.i., il committente dei lavori è “il soggetto per conto del quale l’intera opera viene realizzata, indipendentemente da eventuali frazionamenti della sua realizzazione”.Se i lavori edili interessano un condominio, si precisa che l’amministratore è “il legale rappresentante del condominio” e questi deve firmare il contratto per l’esecuzione dei lavori, e quindi svolge a tutti gli effetti le funzioni di committente dei lavori previste dall’art. 90 del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., tra le quali la nomina dei coordinatori per la sicurezza. Se l’amministratore del condominio non ha le competenze tecniche può nominare un tecnico di sua fiducia, ovvero un responsabile dei lavori, al quale delegare gli obblighi e le responsabilità che il legislatore ha previsto a suo carico. La figura di questo tecnico può coincidere con quella del progettista o del direttore dei lavori.

Per i lavori pubblici, sempre ai sensi dell’art. 89 del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., il committente è il soggetto titolare del potere decisionale e di spesa relativa alla gestione dell’appalto.
Come previsto dalla Circolare del Ministero del Lavoro n.41/1997, sia per lavori pubblici che privati, il committente dei lavori non può essere una figura giuridica, bensì il committente deve essere una persona fisica, titolare di obblighi penalmente sanzionabili. Inoltre, tale persona deve essere individuata nel soggetto legittimato alla firma dei contratti di appalto per l’esecuzione dei lavori.

Pertanto non può essere considerato committente una figura giuridica come il consiglio comunale, provinciale, il consiglio di amministrazione di una società per azione.

Il committente di un’opera, pubblica o privata, è soggetto a sanzioni penali in caso di mancato rispetto delle disposizioni del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.

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