Richiedi-assistenza

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I professionisti che hanno partecipato ai corsi di abilitazione al ruolo di coordinatore di 120 ore negli anni '90 e prima dell'entrata in vigore del Testo Unico devono obbligatoriamente frequentare il corso di aggiornamento di 40 ore entro il 15 maggio 2013.
L'allegato XIV del D.Lgs. 81/2008 ha previsto per i coordinatori l'obbligo di aggiornamento a cadenza quinquennale.
Il D.Lgs. 106/2009
ha completato la vecchia versione dell'allegato XIV al D.Lgs. 81/2008, precisando che per coloro che hanno conseguito l'attestato prima dell'entrata in vigore del citato decreto, l'obbligo di aggiornamento decorre dalla data di entrata in vigore del medesimo decreto.
Quindi, questi professionisti devono frequentare il corso di aggiornamento entro il 15 maggio 2013.

Il D.Lgs. 81/2008 modificato dal D.Lgs. 106/2009 prevedeva che le aziende con meno di 10 lavoratori potessero effettuare l’autocertificazione di avvenuta valutazione dei rischi.

Il Decreto Legge n.57 del 12/05/2012 ha prorogato al 31 dicembre 2012 la possibilità per tali aziende di effettuare l’autocertificazione.

Dal primo gennaio 2013 anche le aziende con meno di 10 dipendenti devono redigere il documento di valutazione dei rischi ai sensi dell’art. 29 del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.

Inoltre, il Decreto Legge ha precisato che la valutazione dei rischi deve essere effettuata secondo la procedura standardizzata già menzionata nel Testo Unico.

Attualmente risulta approvata una prima bozza delle procedure standardizzate. Tale bozza fornisce lo schema della procedura standardizzata che consiste in 4 passi da seguire per redigere correttamente il Documento di Valutazione dei Rischi, ovvero:

PASSO 1: Descrizione dell’azienda, descrizione dell’organico aziendale esplicitando le mansione dei vari lavoratori e descrizione delle lavorazioni aziendali.

PASSO 2: Individuazione dei rischi connessi a tutte le attività aziendali.

PASSO 3: Valutazione dei rischi ed identificazione delle misure di prevenzione e protezione da attuare.

PASSO 4: Individuazione delle misure per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza.

 

Il datore di lavoro, anche con la procedura standardizzata, deve coinvolgere tutti i soggetti con compiti di responsabilità ai fini della sicurezza, ovvero:

  • · il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione,

  • · il Medico competente,

  • · il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza/Rappresentante Lavoratori per la Sicurezza Territoriale,

  • · i Lavoratori,

  • · eventuali altre persone esterne all’azienda in possesso di specifiche conoscenze professionali.

Inoltre, la valutazione dei rischi sarà effettuata per tutti i pericoli individuati, impiegando le metodiche e i criteri più adeguati alle situazioni lavorative aziendali, considerando i principi generali di tutela previsti dall’art.15 del D.Lgs.. 81/2008 s.m.i.

In relazione al pericolo specifico individuato bisogna poi indicare le misure di prevenzione e protezione attuate (scelte tra quelle tecniche, organizzative, procedurali, DPI, sorveglianza sanitaria, informazione, formazione e addestramento).

Infine si definiscono le misure ritenute opportune per il miglioramento della tutela della salute e sicurezza dei lavoratori.

 

Scaricate subito la Bozza approvata delle Procedure Standardizzate, in allegato al presente articolo.

Secondo l’art. 89 el D.Lgs.81/2008 e s.m.i., il committente dei lavori è “il soggetto per conto del quale l’intera opera viene realizzata, indipendentemente da eventuali frazionamenti della sua realizzazione”.Se i lavori edili interessano un condominio, si precisa che l’amministratore è “il legale rappresentante del condominio” e questi deve firmare il contratto per l’esecuzione dei lavori, e quindi svolge a tutti gli effetti le funzioni di committente dei lavori previste dall’art. 90 del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., tra le quali la nomina dei coordinatori per la sicurezza. Se l’amministratore del condominio non ha le competenze tecniche può nominare un tecnico di sua fiducia, ovvero un responsabile dei lavori, al quale delegare gli obblighi e le responsabilità che il legislatore ha previsto a suo carico. La figura di questo tecnico può coincidere con quella del progettista o del direttore dei lavori.

Per i lavori pubblici, sempre ai sensi dell’art. 89 del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., il committente è il soggetto titolare del potere decisionale e di spesa relativa alla gestione dell’appalto.
Come previsto dalla Circolare del Ministero del Lavoro n.41/1997, sia per lavori pubblici che privati, il committente dei lavori non può essere una figura giuridica, bensì il committente deve essere una persona fisica, titolare di obblighi penalmente sanzionabili. Inoltre, tale persona deve essere individuata nel soggetto legittimato alla firma dei contratti di appalto per l’esecuzione dei lavori.

Pertanto non può essere considerato committente una figura giuridica come il consiglio comunale, provinciale, il consiglio di amministrazione di una società per azione.

Il committente di un’opera, pubblica o privata, è soggetto a sanzioni penali in caso di mancato rispetto delle disposizioni del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.

Il D.L. n°57/2012, in vigore da 14 maggio 2012, per le piccole imprese (imprese che occupano fino a 10 dipendenti) ha prorogato la possibilità di effettuare l’autocertificazione della valutazione dei rischi fino al 31 dicembre 2012.

La Corte di Cassazione ha spiegato che nel settore degli appalti è l'appaltatore a rispondere degli eventuali danni causati a terzi dall'inosservanza delle norme. L'appaltatore svolge infatti la sua attività in modo autonomo, organizza i mezzi necessari e le modalità con cui fornire alla controparte l'opera per la quale si è obbligata. Il controllo del committente, ha aggiunto la Cassazione, si limita alla verifica che l'opera affidata all'appaltatore corrisponda all'oggetto del contratto.
La Corte ha spiegato, anche che la responsabilità del committente verso terzi esiste solo se si dimostra che il fatto lesivo è stato commesso dall'appaltatore su ordine e indicazione del direttore dei lavori o di un altro rappresentante del committente. In questo caso, infatti, l'appaltatore agisce senza l'autonomia che gli compete. Per far ricadere la responsabilità di un infortunio sul committente, sintetizza la Cassazione, non è sufficiente il mancato controllo dell'operato del direttore del cantiere. Questi agisce infatti per conto dell'appaltatore ed è il diretto destinatario delle norme per la sicurezza e la prevenzione degli infortuni.
Infine, conclude la Corte, il direttore dei lavori, che agisce per conto del committente, non ha alcuna ingerenza nelle decisioni sulle misure preventive. Normalmente non gli si può quindi addossare la responsabilità di incidenti provocati dal mancato rispetto delle norme antinfortunistiche.

Nella giornata del 8 marzo il DDL Semplifica Italia ha incassato la fiducia della Camera. I principali contenuti del Decreto sono:

 

1)     Sicurezza sul lavoro: I controlli sulla sicurezza e la salute nei luoghi di lavoro sono esclusi dallo snellimento delle verifiche previsto per facilitare l’attività delle imprese. Anche le imprese in possesso della certificazione del sistema di gestione per la qualità UNI EN ISO 9001 saranno soggette ai controlli ai sensi della normativa ordinaria in materia di sicurezza.

2)     Scia edilizia: Le semplificazioni toccano nuovamente i titoli abilitativi. Le Segnalazioni Certificate di Inizio Attività dovranno essere corredate dalle attestazioni e asseverazioni dei tecnici abilitati solo nel caso in cui queste siano espressamente previste dalle norme vigenti.

3)     Banca dati nazionale dei contratti pubblici: Il decreto prevede che dal 1° gennaio 2013 la Banca dati nazionale dei contratti pubblici acquisisca la documentazione sul possesso dei requisiti da parte delle imprese che partecipano alle gare e che le stazioni appaltanti verifichino il possesso di tali requisiti esclusivamente tramite apposita banca dati.

4)     Modernizzazione e miglioramento energetico degli edifici scolastici: Dovrà essere predisposto, e successivamente approvato dal Cipe, un Piano nazionale di edilizia scolastica con interventi di ammodernamento, recupero e messa in sicurezza del patrimonio esistente, ma anche costruzione e completamento di nuovi edifici scolastici. I lavori, da realizzare nel rispetto dei criteri di efficienza energetica e di riduzione delle emissioni inquinanti, consentiranno di ridurre le spese di funzionamento.

5)     Sponsorizzazioni per interventi sui beni culturali: Potranno essere selezionati sponsor per la realizzazione di interventi sui beni culturali.

6)     Responsabilità solidale negli appalti: Negli appalti di opere e servizi, il committente imprenditore o datore di lavoro è obbligato assieme all’appaltatore e agli eventuali subappaltatori, entro due anni dalla cessazione dell’appalto, a corrispondere ai lavoratori i trattamenti retributivi, le quote di trattamento di fine rapporto e i contributi previdenziali dovuti in relazione al periodo di esecuzione del contratto di appalto.

L’elezione o la designazione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS) è un diritto-dovere dei lavoratori e non certo un obbligo da parte dei datori di lavoro. Ai sensi dell’art. 47 del D. Lgs. 81/2008 e s.m.i.  la elezione o designazione del RLS è prevista in tutte le aziende o unità produttive e quindi anche in aziende che occupano un solo lavoratore. Essendo questi l’unico dipendente si ritiene sufficiente che lo stesso esprima al suo datore di lavoro, mediante una dichiarazione, la volontà di assumere le funzioni e di accettare le attribuzioni che il D. Lgs. n. 81/2008 assegna alla figura del RLS.

Martedì, 07 Febbraio 2012 15:26

Obblighi di sicurezza che gravano sul Condominio

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Il Ministero del Lavoro e della previdenza sociale ha puntualmente chiarito, con recente risposta ad un preciso quesito posto che, successivamente all’emanazione del d. lgs. 626/94,  la figura del datore di lavoro in materia condominiale, ai fini dell’applicazione degli obblighi attualmente previsti nel T.U. 81/08, così come modificato ed integrato ad opera del correttivo 106/09, va individuato nella persona dell’amministratore pro-tempore.

La locuzione “lavoratori con rapporto contrattuale privato di portierato” va intesa con specifico riferimento oltre che ai portieri, anche a tutti i lavoratori subordinati che prestino la loro  attività nell’ambito di un condominio, purché con mansioni affini  a quelle effettivamente svolte dai portieri.

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