Il D.L. n°57/2012, in vigore da 14 maggio 2012, per le piccole imprese (imprese che occupano fino a 10 dipendenti) ha prorogato la possibilità di effettuare l’autocertificazione della valutazione dei rischi fino al 31 dicembre 2012.
La Corte di Cassazione ha spiegato che nel settore degli appalti è l'appaltatore a rispondere degli eventuali danni causati a terzi dall'inosservanza delle norme. L'appaltatore svolge infatti la sua attività in modo autonomo, organizza i mezzi necessari e le modalità con cui fornire alla controparte l'opera per la quale si è obbligata. Il controllo del committente, ha aggiunto la Cassazione, si limita alla verifica che l'opera affidata all'appaltatore corrisponda all'oggetto del contratto.
La Corte ha spiegato, anche che la responsabilità del committente verso terzi esiste solo se si dimostra che il fatto lesivo è stato commesso dall'appaltatore su ordine e indicazione del direttore dei lavori o di un altro rappresentante del committente. In questo caso, infatti, l'appaltatore agisce senza l'autonomia che gli compete. Per far ricadere la responsabilità di un infortunio sul committente, sintetizza la Cassazione, non è sufficiente il mancato controllo dell'operato del direttore del cantiere. Questi agisce infatti per conto dell'appaltatore ed è il diretto destinatario delle norme per la sicurezza e la prevenzione degli infortuni.
Infine, conclude la Corte, il direttore dei lavori, che agisce per conto del committente, non ha alcuna ingerenza nelle decisioni sulle misure preventive. Normalmente non gli si può quindi addossare la responsabilità di incidenti provocati dal mancato rispetto delle norme antinfortunistiche.
Nella giornata del 8 marzo il DDL Semplifica Italia ha incassato la fiducia della Camera. I principali contenuti del Decreto sono:
1) Sicurezza sul lavoro: I controlli sulla sicurezza e la salute nei luoghi di lavoro sono esclusi dallo snellimento delle verifiche previsto per facilitare l’attività delle imprese. Anche le imprese in possesso della certificazione del sistema di gestione per la qualità UNI EN ISO 9001 saranno soggette ai controlli ai sensi della normativa ordinaria in materia di sicurezza.
2) Scia edilizia: Le semplificazioni toccano nuovamente i titoli abilitativi. Le Segnalazioni Certificate di Inizio Attività dovranno essere corredate dalle attestazioni e asseverazioni dei tecnici abilitati solo nel caso in cui queste siano espressamente previste dalle norme vigenti.
3) Banca dati nazionale dei contratti pubblici: Il decreto prevede che dal 1° gennaio 2013 la Banca dati nazionale dei contratti pubblici acquisisca la documentazione sul possesso dei requisiti da parte delle imprese che partecipano alle gare e che le stazioni appaltanti verifichino il possesso di tali requisiti esclusivamente tramite apposita banca dati.
4) Modernizzazione e miglioramento energetico degli edifici scolastici: Dovrà essere predisposto, e successivamente approvato dal Cipe, un Piano nazionale di edilizia scolastica con interventi di ammodernamento, recupero e messa in sicurezza del patrimonio esistente, ma anche costruzione e completamento di nuovi edifici scolastici. I lavori, da realizzare nel rispetto dei criteri di efficienza energetica e di riduzione delle emissioni inquinanti, consentiranno di ridurre le spese di funzionamento.
5) Sponsorizzazioni per interventi sui beni culturali: Potranno essere selezionati sponsor per la realizzazione di interventi sui beni culturali.
6) Responsabilità solidale negli appalti: Negli appalti di opere e servizi, il committente imprenditore o datore di lavoro è obbligato assieme all’appaltatore e agli eventuali subappaltatori, entro due anni dalla cessazione dell’appalto, a corrispondere ai lavoratori i trattamenti retributivi, le quote di trattamento di fine rapporto e i contributi previdenziali dovuti in relazione al periodo di esecuzione del contratto di appalto.
L’elezione o la designazione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS) è un diritto-dovere dei lavoratori e non certo un obbligo da parte dei datori di lavoro. Ai sensi dell’art. 47 del D. Lgs. 81/2008 e s.m.i. la elezione o designazione del RLS è prevista in tutte le aziende o unità produttive e quindi anche in aziende che occupano un solo lavoratore. Essendo questi l’unico dipendente si ritiene sufficiente che lo stesso esprima al suo datore di lavoro, mediante una dichiarazione, la volontà di assumere le funzioni e di accettare le attribuzioni che il D. Lgs. n. 81/2008 assegna alla figura del RLS.
Il Ministero del Lavoro e della previdenza sociale ha puntualmente chiarito, con recente risposta ad un preciso quesito posto che, successivamente all’emanazione del d. lgs. 626/94, la figura del datore di lavoro in materia condominiale, ai fini dell’applicazione degli obblighi attualmente previsti nel T.U. 81/08, così come modificato ed integrato ad opera del correttivo 106/09, va individuato nella persona dell’amministratore pro-tempore.
La locuzione “lavoratori con rapporto contrattuale privato di portierato” va intesa con specifico riferimento oltre che ai portieri, anche a tutti i lavoratori subordinati che prestino la loro attività nell’ambito di un condominio, purché con mansioni affini a quelle effettivamente svolte dai portieri.