Il Ministero del Lavoro e della previdenza sociale ha puntualmente chiarito, con recente risposta ad un preciso quesito posto che, successivamente all’emanazione del d. lgs. 626/94, la figura del datore di lavoro in materia condominiale, ai fini dell’applicazione degli obblighi attualmente previsti nel T.U. 81/08, così come modificato ed integrato ad opera del correttivo 106/09, va individuato nella persona dell’amministratore pro-tempore.
La locuzione “lavoratori con rapporto contrattuale privato di portierato” va intesa con specifico riferimento oltre che ai portieri, anche a tutti i lavoratori subordinati che prestino la loro attività nell’ambito di un condominio, purché con mansioni affini a quelle effettivamente svolte dai portieri.